Disegni e Modelli
1 DISEGNI E MODELLI
Come descritto nella sezione riguardante il brevetto, in Italia, come all'estero, è possibile chiedere ed ottenere la tutela della particolare forma di un prodotto.
LA NUOVA LEGGE SUI MODELLI DI DESIGN: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 98/71/CE
Il decreto legislativo 10 Febbraio 2005 n.30, entrato in vigore il 19 Marzo 2005, costituisce una sorta di riordino della normativa riguardante la proprietà intellettuale. Il citato decreto abolisce sia la Legge Modelli (Regio Decreto 25 Agosto 1940 n. 1411) sia il decreto legislativo 2 Febbraio 2001 n. 95, decreto che già aveva accordato a modelli e disegni una tutela pressoché identica a quella accordata ai brevetti per invenzione e utilità.
1.1 QUAL È LA DEFINIZIONE DI "DISEGNO"O "MODELLO"?
In base all'art 31 del citato decreto per "DISEGNO" o "MODELLO" si intende «...l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento...».
La definizione conferma la parte del decreto legislativo 02/02/2001 in cui si eliminava di fatto il riferimento al carattere ornamentale, richiesto dal vecchio Regio Decreto, ed estende la tutelabilità oltre che all'intero prodotto anche a singole parti dello stesso, limitatamente comunque al loro aspetto esteriore.
Rimane dunque vietato registrare con un brevetto per modello o disegno industriale un prodotto, o parti di esso, il cui aspetto esteriore risulti unicamente determinato dalla funzione tecnica che è destinato a svolgere: in questo caso infatti il carattere di funzionalità prevarrebbe sull'aspetto esteriore e pertanto la tutela ammissibile sarebbe quella del brevetto per modello di utilità (per la possibilità di "cumulo di tutela" si veda il paragrafo successivo "Cumulo della protezione")
1.2 QUALI SONO I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI?
Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano:
- nuovi
- dotati di carattere individuale.
Nel caso specifico di modelli e disegni, la novità non va intesa in senso assoluto e pertanto essa non è pregiudicata da eventi come:
- la conoscenza che gli ambienti specializzati del settore interessato possano dimostrare.
- la rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto il vincolo della riservatezza
- l'applicazione a favore dell'autore del disegno o modello di un «periodo di grazia», nei casi di pre-divulgazione avvenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione
- le divulgazioni abusive avvenute ai danni dell'autore nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione non vanno ad inficiare tale requisito.
Disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Con l'espressione "carattere individuale" si intende l'effetto suscitato nell'utilizzatore informato (non nel consumatore ordinario): consiste nel carattere individuale dell'oggetto (o parte di esso) che si rende distinguibile rispetto ad altri oggetti (o parti di essi) agli occhi di un "esperto del ramo". Pertanto, nota importante, i prodotti ai fini dell'ottenimento di un brevetto per modello industriale non necessitano di particolare carattere estetico (parere alquanto soggettivo), non devono essere solo particolarmente funzionali (se lo sono devono essere anche oggetto di domanda di brevetto per modello di utilità), ma devono essere unici nel loro aspetto tridimensionale.
1.3 QUALI TIPOLOGIE DI DISEGNI O MODELLI SONO REGISTRABILI?
Sono registrabili gli oggetti industriali o artigianali, compresi i loro componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici ed i caratteri tipografici. La protezione non è estesa alle parti componenti di un prodotto complesso che non siano visibili durante la normale utilizzazione del prodotto o alle caratteristiche di una parte di esso che risultino invisibili quando essa sia montata.
1.4 QUALI TIPOLOGIE DI DISEGNI O MODELLI NON SONO REGISTRABILI?
Non sono registrabili le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto di essere connesso o unito con un altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria, il Decreto Legislativo non prevede l'ammissibilità della tutela dei disegni sui pezzi di ricambio.
1.5 E' POSSIBILE TUTELARE CONTEMPORANEAMENTE UN PRODOTTO CON UNA PARTICOLARE FUNZIONALITÀ E LA FORMA DEL PRODOTTO STESSO (CUMULO DELLA PROTEZIONE)?
Se un disegno o modello è registrabile ai sensi della legge ed inoltre accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere richiesti contemporaneamente il brevetto per modello d'utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un'unica domanda.
UN DISEGNO O UN MODELLO PUÒ ESSERE TUTELATO CONTEMPORANEA MENTE DA BREVETTO E DA DIRITTO D'AUTORE?
Fino alla recente introduzione del decreto legislativo 02/02/2001 in Italia vigeva il divieto assoluto di poter tutelare uno stesso modello sia con brevetto per modello che con la protezione derivante dal Diritto d'Autore. Il citato Decreto Legislativo modificando l'art. 2 Legge sul Diritto d'Autore, di fatto eliminava il divieto di accumulo, prevedendo che siano comprese tra le opere protette "...le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico...". Questa importante modifica è stata confermata nel nuovo codice dove secondo l'articolo 40 "se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello...". Si ricorda che le opere creative sono tutelate da Diritto d'Autore nel momento stesso della loro realizzazione e che il Diritto nasce senza alcuna procedura ufficiale di registrazione o concessione, al contrario di quanto previsto per brevetti e marchi di impresa. Per certificare la data di creazione è possibile effettuare un deposito per copyright presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In termini temporali, inoltre, la validità della tutela del Diritto d'Autore è di 70 anni a partire dalla data della morte dell'autore.
1.6 QUAL È LA DURATA DI TUTELA DI UN BREVETTO PER DISEGNO O MODELLO?
I disegni o modelli registrati sono protetti per un periodo di 5 anni, rinnovabile di quinquennio in quinquennio fino a un massimo di 25 anni. La novità introdotta dall'attuazione della Direttiva Comunitaria 98/71/CE ha infatti ampliato la durata della tutela (da 15 anni a 25) prevedendo che l'estensione temporale venga concessa anche ai modelli depositati in passato e ancora validi alla data del 19 Aprile 2001. Viene inoltre concesso un periodo di "pre-divulgazione" grazie al quale si può decidere di esporre un nuovo prodotto in fiere, cataloghi, giornali, etc. prima di formulare la domanda di brevetto, purché detta richiesta venga formalizzata entro i 12 mesi successivi alla prima divulgazione. In questo caso la possibilità di pre-divulgare un prodotto caratterizzato da un suo particolare effetto tridimensionale dovrebbe consentire al designer di testare il mercato, garantendosi comunque una tutela contro eventuali contraffazioni. Va tuttavia precisato che risalire e dimostrare una pre-divulgazione è piuttosto complesso in assenza di documentazioni ufficiali (quali cataloghi di fiere, atti notarili che certifichino la data di divulgazione etc): si consiglia pertanto di effettuare una domanda di deposito per modello possibilmente prima di esporre il proprio prodotto in un qualsiasi evento pubblico (in particolar modo fiere, esposizioni e mostre).
1.7 COME SI FORMALIZZA LA DOMANDA DI DEPOSITO DI DISEGNI E MODELLI IN ITALIA?
Le domande di registrazione per disegno o modello possono essere depositate, dal richiedente o dal suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura. In caso di più disegni o modelli, con una sola domanda di deposito possono essere presentati da 1 a 100 disegni purché si riferiscano a prodotti appartenenti ad una medesima classe.
1.8 COME TUTELARE I DISEGNI TESSILI?
Sono compresi nella tutela di modelli o disegni anche i disegni tessili, la cui tutela può essere richiesta espletando le stesse formalità descritte nel paragrafo precedente. Come per i disegni o modelli, la durata minima della registrazione è di 5 anni con possibilità di proroga per altri quattro quinquenni fino ad un massimo di 25 anni.
1.9 COME OTTENERE LA PROROGA PER I QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO?
Il titolare di una registrazione per disegno o modello di utilità può richiedere la proroga della durata per i quinquenni successivi al primo, presentando apposita istanza, personalmente o tramite il suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura.
2 REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO ALL'ESTERO
Come descritto per i marchi di impresa e per i brevetti di invenzione e utilità, per estendere un modello o un particolare design all'estero si può procedere nei seguenti modi:
- si richiede la registrazione in ciascuno Stato di interesse
- si procede alla domanda di Registrazione di design internazionale
- dal 01/04/2003 è possibile, con un'unica domanda, chiedere la registrazione di Design Comunitario ottenendo, alla stregua del Marchio Comunitario, un unico Brevetto per modello o disegno la cui validità sarà riconosciuta all'interno di tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea.
2.1 COS'È LA DATA DI PRIORITÀ E PERCHÉ RIVENDICARLA?
La data di priorità è la data in cui è stato effettuato il primo deposito di un modello o disegno. Anche per i disegni e modelli è possibile rivendicare la priorità di un deposito effettuato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, secondo le modalità previste per i brevetti per invenzione industriale. La rivendicazione della data di priorità in un caso di richiesta di estensione estera consente che la valutazione del carattere di novità venga fatta alla data di presentazione della prima domanda.
3 DEPOSITO INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI
Il 13 Giugno 1987 l' Italia ha aderito all'Accordo dell'Aja sui disegni e modelli ornamentali; è quindi possibile per i cittadini italiani chiedere, con un unico deposito, la tutela di disegni e modelli in più Stati purché tra quelli aderenti alla Convenzione sul Modello Internazionale. Un deposito di modello internazionale non deve obbligatoriamente essere preceduto da un corrispondente deposito nello Stato di origine del titolare. Solo le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, oppure una stabile organizzazione industriale o commerciale, in uno degli Stati membri, possono depositare una domanda internazionale per la protezione di disegni o modelli. Come descritto in merito alla Convenzione sul Brevetto Europeo e la Convenzione sul Brevetto Internazionale, alla fine della procedura di richiesta non si ottiene un unico brevetto per modello industriale, ma piuttosto un insieme di tanti brevetti nazionali valido nei singoli Stati designati e soggetti alle normative nazionali vigenti in quei Paesi.
4 DOMANDA DI DEPOSITO INTERNAZIONALE DEL DESIGN O MODELLO
Come per la domanda nazionale italiana è possibile inserire, in un'unica domanda di Modello Internazionale, fino a 100 modelli diversi fra di loro purché rientranti in un'unica classe della specifica classificazione internazionale (Classificazione di Locarno). La domanda deve essere presentata in lingua inglese o francese presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale W.I.P.O. o presso l' Ufficio Brevetti Nazionale (U.I.B.M. per l' Italia). Se il deposito risulta formalmente regolare l' Ufficio Internazionale registra la domanda e pubblica la notizia dell'avvenuta registrazione sul Bollettino dei Modelli e Disegni Internazionali. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione, le amministrazioni nazionali possono sollevare obiezioni sulla base delle specifiche leggi nazionali vigenti. Ogni Stato designato dal titolare può apporre il rifiuto alla registrazione. La durata di un modello internazionale è disciplinata dalle singole leggi nazionali. Tutte le informazioni relative all'elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione sul Design Internazionale, alla Classificazione di Locarno e alle tasse relativamente al deposito, sono reperibili al sito www.wipo.int.
5 IL DESIGN COMUNITARIO
Il design si qualifica oggi non solo come il mezzo principale per difendere originalità e individualità dei propri prodotti, ma anche come indicazione di qualità e funzionalità. La protezione del design assume pertanto grande importanza sia nei confronti dei consumatori che dei concorrenti. Il 12 Dicembre 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il regolamento n. 98/71/CE sui disegni e modelli comunitari.
Il nuovo sistema istituisce un duplice regime di protezione:
- i disegni e modelli comunitari non registrati
- i disegni e modelli comunitari registrati
6 DISEGNI E MODELLI COMUNITARI NON REGISTRATI
Dal 6 Marzo 2002 sono protetti tutti i disegni e modelli comunitari non registrati. Si tratta di una protezione relativa ad un diritto che viene acquistato automaticamente in seguito alla semplice divulgazione, all'interno della Comunità, di prodotti in cui sono stati incorporati disegni o modelli (vale a dire, qualora il disegno o modello sia stato pubblicato, esposto, commercializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che gli specializzati del settore interessato siano venuti a conoscenza di tali eventi). Il diritto è limitato a tre anni e proibisce l'uso di copie dei disegni o modelli originali, tuttavia esso costituisce ancora un valido strumento di protezione alternativo alla registrazione per tutte quelle industrie, come ad esempio quella della calzatura e dell'abbigliamento, che ad ogni stagione rinnovano le proprie collezioni. Pertanto i disegni e modelli saranno protetti contro contraffazioni e copie abusive senza formalità né costo alcuno in tutto il territorio dell'Unione. Unico "neo" della tutela l'onere della prova: nel caso in cui si rilevi la presenza di copie del proprio design sarà il titolare del diritto a dover provare che si tratta di una copia e sarà oltretutto lui stesso costretto a provare che tale copia è stata fatta in malafede.
7 DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI
Dal 01 Aprile 2003 è possibile chiedere la registrazione comunitaria di un disegno o modello presentando domanda di registrazione comunitaria direttamente all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.).
8 L'OGGETTO DELLA TUTELA
La tutela investe l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta da linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e/o dal suo ornamento; per prodotto si intende un qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi l'imballaggio, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sono compresi anche i prodotti costituiti da più componenti che possono essere smontati e rimontati.
8.1 CHI PUO' CHIEDERE LA REGISTRAZIONE?
Qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una domanda.
9 DURATA
Il diritto sarà tutelato per un periodo di cinque anni, rinnovabile quattro volte (la protezione massima sarà di 25 anni). E' importante sottolineare che la richiesta di registrazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data della prima divulgazione pena la perdita della possibilità di richiesta della tutela.
10 AMBITO DI APPLICAZIONE
Una registrazione di disegno o modello è valida in tutta la Comunità europea. La domanda e la conseguente registrazione si estende automaticamente ai 25 Stati membri della Comunità in modo indivisibile. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. L'annullamento, l'esclusione o la scadenza della registrazione si applica necessariamente alla totalità della Comunità. La registrazione costituisce un titolo di proprietà unica: esso può essere trasferito solamente per l'intera Comunità europea e non per limitatamente ad alcuni paesi. Sono tuttavia possibili licenze limitate a livello territoriale o, per altri aspetti, quand'anche si limitassero ad un particolare Stato membro.
11 I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE (PERCHE' REGISTRARE UN DISEGNO O MODELLO)
Il diritto concesso godrà di maggior forza del disegno o modello non registrato, in quanto consentirà al titolare di proibire completamente l'introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello che non desti un'impressione generale diversa, senza dover provare che quest'ultimo si basa su copie del proprio disegno o modello. Ulteriore caratteristica del Regolamento è la possibilità prevista per il richiedente il disegno o modello comunitario di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi. Questo comporta che ideatori ed industrie possano richiederne la registrazione ed al tempo stesso mantenere segreti i propri disegni o modelli fino a quando non siano lanciati sul mercato.
I richiedenti hanno inoltre il diritto di riunire nell'ambito di un'unica richiesta molteplici varianti dello stesso disegno o modello.
11.1 QUAL E' LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE?
L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, organo deputato alla registrazione dei disegni e modelli comunitari, si limiterà a verificare la correttezza formale della candidatura. Verrà effettuato, solo su richiesta di terzi, un accertamento relativo alla legalità sostanziale dei design comunitari, nell'ambito dell'eventuale procedimento di ricorso.
La procedura di registrazione può essere cosi riassunta:
- i candidati possono presentare la domanda di registrazione presso l'ufficio di Alicante
(la domanda di registrazione può essere depositata elettronicamente mediante il sistema di e-filing disposto dall'ufficio e disponibile sul sito dell'U.A.M.I. o mediante compilazione ed invio dei moduli predisposti dall'ufficio stesso e ugualmente disponibili, anche in lingua italiana, sul sito dell' U.A.M.I.).
- dopo aver ricevuto la candidatura, l'Ufficio effettua un esame formale e, se necessario, chiede al candidato di colmare eventuali lacune. Se queste non vengono colmate l'Ufficio rigetta la domanda.
- In seguito alla registrazione il design viene pubblicato in un registro disponibile on-line e consultabile da chiunque vi abbia interesse. Se il candidato ha optato per un differimento dalla pubblicazione, la registrazione viene pubblicata nella versione semplificata (senza l'immagine dell'oggetto tutelato). Trascorsi i 30 mesi, o in qualsiasi momento compreso in questa scadenza, il titolare della registrazione può chiederne la pubblicazione nella sua totalità.








