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Il Brevetto

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1 IL BREVETTO

Se i frutti di uno studio su un prodotto o su un procedimento si concretizzano in una soluzione innovativa, il primo obiettivo di chi l'ha condotto dovrebbe essere quello di difendere al meglio i diritti patrimoniali che ne derivano, recuperando possibilmente i capitali investiti nella ricerca e nello sviluppo di tale soluzione.

Con una domanda di brevetto si acquisiscono dei diritti di esclusiva, elencati nel paragrafo seguente, per un periodo definito di tempo e entro dei limiti territoriali, "a patto che" tutta la documentazione relativa al procedimento o al prodotto innovativo venga divulgata attraverso una dettagliata relazione tecnica, mettendo così a disposizione del pubblico, concorrenti compresi, i risultati della propria ricerca.

La procedura che porta al brevetto, pur comportando dei costi in termini di tasse e una procedura formale di richiesta al Ministero competente, è di per sé una domanda ufficiale di esclusiva che, una volta ottenuta, risulta maggiormente difendibile nei confronti di chirealizza o commercializza senza autorizzazione il proprio ritrovato.

Talvolta la scelta sulle forme di tutela si orienta sul "segreto aziendale", ossia una serie di complesse operazioni per cui non vengono rivelati gli studi fatti o le tecnologie utilizzate per ottenere un certo risultato innovativo.

Il segreto industriale, se rimane tale, ha il vantaggio di non avere limiti né territoriali né temporali, ma ha anche il notevole svantaggio di essere difficilmente difendibile nel momento in cui vengono rivelati, volontariamente o per studi effettuati da altri, i processi o le tecniche attraverso cui un prodotto viene ottenuto. Nel caso in cui il segreto dovesse venire meno è praticamente impossibile appellarsi a diritti di esclusiva in quanto questi non sono mai stati ottenuti attraverso una registrazione formale di un brevetto.

 

1.1 COS'E' IL BREVETTO?

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato, oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di:

  • realizzarlo
  • disporne o farne oggetto di commercio

nonché di vietare a terzi di:

  • produrlo
  • usarlo
  • metterlo in commercio
  • venderlo o importarlo

Nella pratica, se il brevetto riguarda un prodotto il titolare del brevetto avrà il diritto esclusivo sulla produzione, l'uso, la messa in commercio, la vendita in Italia, nonché l'importazione del prodotto medesimo. Se invece oggetto del brevetto è un procedimento, il titolare del brevetto avrà il diritto esclusivo di applicarlo, nonché di mettere in commercio, vendere o importare il prodotto che è realizzato con tale procedimento.

Il diritto che deriva dal brevetto ha limiti

  • territoriali,ossia è tutelato all'interno dei confini del paese in cui viene concesso
  • temporali, in quanto la durata della tutela ha un termine massimo oltre il quale non è possibile rinnovarla.

1.2 QUALI TIPOLOGIE DI BREVETTO POSSONO ESSERE DEPOSITARE?

Invenzione: è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Modello di Utilità: trattasi del miglioramento di qualcosa di già esistente, di un trovato che fornisce a macchine o a parti di esse, a strumenti, utensili, od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

Disegno o Modello: si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Nuova Varietà Vegetale: è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti .

Topografia di prodotti a semiconduttori: è una serie di disegni correlati rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un semiconduttore.

1.3 QUALI SONO I REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO?

Novità:

Il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all'estero prima della data di deposito della domanda mediante brevetto, descrizione scritta o orale o mediante qualsiasi altro mezzo.

Attività inventiva o originalità:

Un'Invenzione presenta il requisito dell'originalità quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione che l'invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene. Nel caso di Modello di Utilità l'originalità consiste nella "particolare efficacia o comodità di applicazione".

Nel caso di Disegno o modello l'originalità consiste nello "speciale aspetto tridimensionale", "nell'essere stata creata in maniera indipendente".

Per le invenzioni a partire da Luglio 2008 il giudizio di originalità a livello nazionale italiano avviene durante l'iter che porta all'accoglimento della domanda di brevetto tramite il supporto dell'Ufficio Europeo Brevetti anche se la domanda è depositata esclusivamente in Italia; resta comunque la possibilità terzi di promuovere innanzi al giudice la domanda di nullità del brevetto per mancanza di originalità, altrimenti il brevetto sarà formalmente valido.

E' pertanto consigliabile, prima di effettuare il deposito di una domanda di brevetto o comunque prima di immettere nel mercato un prodotto innovativo, verificare che tale prodotto non sia tutelato da privativa brevettuale altrui, allo scopo di evitare la possibilità di ledere i diritti acquisiti precedentemente da altri (usurpazione).

Applicazione industriale o industrialità:

Il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale.

Liceità:

Il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

COSA NON SI PUÒ BREVETTARE?

Non sono brevettabili :

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (software), essendo questi tutelati dal diritto d'autore
  • le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari)
  • le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti

1.4 QUANDO VIENE CONSIDERATO NULLO UN BREVETTO?

Il brevetto è nullo se:

  • è privo dei requisiti richiesti
  • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità
  • la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
  • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
  • il titolare non aveva diritto ad ottenerlo

1.5 QUANDO DECADE UN BREVETTO?

Il brevetto decade se:

  • non vengono corrisposte le tasse entro i termini stabiliti, ove previste
  • se il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria

1.6 QUALI SONO LE CAUSE DI ESTINZIONE DI UN BREVETTO?

Il diritto si estingue:

  • alla scadenza del termine di tutela a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto
  • per rinuncia del titolare, con atto annotato sul registro dei brevetti
  • per decadenza a causa della mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione per un biennio dalla data di concessione della prima licenza
  • per decadenza a causa del mancato pagamento della tassa ove prevista.

1.7 A CHI SPETTANO I DIRITTI SUL RITROVATO?

Dall'idea di un prodotto o processo innovativo scaturiscono due tipi differenti di diritti:

  • Diritto morale: consiste nel diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione. E' un diritto strettamente personale, inalienabile e privo di valore economico; in base ad esso l'inventore può pretendere che il suo nome compaia sul brevetto e sul registro dei brevetti.
  • Diritto patrimoniale: consiste nel diritto di sfruttare economicamente la soluzione innovativa, compreso il diritto di brevettarla e di usufruire dei vantaggi derivanti dal brevetto stesso, compresa la licenza d'uso o la cessione.

In linea di principio, acquisisce i diritti patrimoniali su un'invenzione o su un risultato innovativo chi mette a disposizione capitali e mezzi per il raggiungimento di tale risultato. La legislazione prevede delle indicazioni volte a determinare a chi spettino i frutti delle invenzioni, quando queste sono attuate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, fermo restando il diritto morale ed indisponibile dell'inventore a vedere riconosciuta la paternità dell'idea che sta alla base dell'invenzione.

In un rapporto di lavoro subordinato si identificano:

  • L'invenzione di servizio: caso in cui l'attività inventiva costituisce lo specifico oggetto della prestazione lavorativa dovuta dal dipendente, che per essa viene retribuito. In questo caso nulla è dovuto al dipendente, salvo il riconoscimento della paternità dell'idea e lo sfruttamento economico dell'invenzione spetta al datore di lavoro
  • L'invenzione d'azienda: caso in cui l'invenzione è realizzata in adempimento o in esecuzione del rapporto di lavoro, ma al lavoratore non spetta una specifica retribuzione a compenso dell'attività inventiva. In questo caso all'inventore spetta un equo premio in denaro mentre lo sfruttamento economico dell'invenzione spetta al datore di lavoro.
  • L'invenzione occasionale: caso in cui l'invenzione attiene al campo di attività dell'azienda, ma l'inventore non è specificamente retribuito per svolgere attività inventiva e neppure ha realizzato l'invenzione in esecuzione del normale rapporto di lavoro.

L'invenzione occasionale è riconducibile al genio ed alla intraprendenza del lavoratore, quindi il diritto ad ottenere il brevetto sull'invenzione spetta al lavoratore. La legge riconosce comunque al datore di lavoro un diritto di opzione (può cioè azionare questi specifici diritti a prescindere dalla volontà del lavoratore) per l'acquisto del brevetto, le eventuali licenze, o il diritto di brevettare all'estero.

1.8 IN COSA CONSISTE L'USURPAZIONE?

Viene violata l'esclusiva brevettuale e si è in presenza di usurpazione nel caso in cui il brevetto venga sfruttato senza il consenso del legittimo titolare.

1.9 COS'È IL DIRITTO DI PREUSO?

Come descritto all'inizio di questo capitolo, l'inventore può decidere di non brevettare il trovato, ma di utilizzarlo comunque nella propria azienda in regime di segreto senza rendere in alcun modo pubblico il risultato della propria ricerca. Operando in tal modo è estremamente elevato il rischio che avvengano fughe di notizie o che altri raggiungano lo stesso risultato innovativo in maniera autonoma, chiedendone la

brevettazione.

La Legge in questo caso prevede che chi abbia utilizzato un'invenzione non brevettata nel corso dell'anno precedente ad un'altrui domanda di brevetto, possa godere del diritto di preuso grazie al quale potrà continuare a sfruttare l'invenzione entro i limiti in cui se ne è sempre servito senza espandere l'uso stesso. La norma si applica esclusivamente se non vi è stata accessibilità al pubblico di tale invenzione: se vi fosse stata, infatti, la successiva domanda di brevetto sarebbe priva del requisito di novità e, quindi, non ammissibile. La tutela del preuso conferma comunque che un'invenzione o un prodotto innovativo non brevettato non gode di una reale protezione: infatti il "preutente" non può vantare diritti di esclusiva e quindi agire per usurpazione contro nessuno se non essere immune da un'azione di usurpazione da parte di un successivo titolare di brevetto.

1.10 QUAL È LA DURATA DI UN BREVETTO?

Brevetto per invenzione industriale l diritto di sfruttamento esclusivo conseguito a seguito della brevettazione dell'invenzione dura 20 anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto.

Il limite ventennale è improrogabile, non è ammesso il rinnovo del brevetto in quanto si ritiene compensato lo sforzo inventivo ed acquisita l'invenzione alla libera disponibilità (anche di sfruttamento economico) della collettività.

Modelli di utilità

La durata del modello di utilità è di 10 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda; non può essere rinnovato, la proroga non è consentita per i motivi sopra descritti.

Disegni e modelli

La durata del modello di utilità è di 5 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda e prorogabile per quattro volte fino ad un massimo di 25 anni.

Prodotti farmaceutici

L'unica eccezione al limite di durata temporale è prevista per i brevetti per prodotti farmaceutici. Ciò è dovuto al fatto che la concessione dell'autorizzazione ministeriale spesso tarda ad arrivare, quindi la Legge concede ai titolari di brevetti per prodotti farmaceutici la possibilità di prolungare la normale protezione per un periodo pari al tempo intercorso tra la concessione del brevetto e la concessione dell'autorizzazione alla messa in commercio del farmaco relativo, senza che comunque il periodo di protezione ulteriore possa estendersi oltre i 5 anni. Se la durata dei certificati complementari di protezione supera questo limite, si applicherà dal 1° Gennaio 2004 una riduzione che nel 2004 sarà di sei mesi, mentre per ogni anno solare successivo di ulteriori sei mesi.

1.11 COSA FARE SE CI SONO VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE, LICENZA O CESSIONE DEI DIRITTI?

Nel caso in cui vi sia stato un cambiamento successivo all'atto di deposito che non ha modificato i diritti relativi al brevetto (ad es. variazione della ragione sociale, variazione della natura giuridica, variazione di indirizzo) si dovrà presentare domanda di Annotazione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale. Nel caso in cui invece vengano trasferiti o modificati i diritti relativi al marchio sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (cessione, successione), gli atti relativi dovranno essere resi pubblici mediante domanda di Trascrizione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale.

Nel caso in cui ci sia un trasferimento dei diritti esclusivamente attraverso un contratto di licenza, il citato contratto non è soggetto ad alcuna registrazione presso gli Uffici competenti.

Nel caso di licenza d'uso il licenziante continua infatti a mantenere la titolarità del diritto esclusivo sul brevetto.

Il Brevetto per Invenzione Industriale viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo svolto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La concessione non è subordinata a decisioni discrezionali dell'amministrazione, che è tenuta solamente ad accertare la ricorrenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge. E' pertanto consigliato, ai fini di un buon esito della domanda, verificare la validità dei requisiti richiesti, in particolare il requisito della novità del ritrovato. Ogni domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile. La scelta sull'anticipata accessibilità al pubblico riguarda i brevetti per invenzione e per modello di utilità, viceversa il modello o design è reso immediatamente pubblico a meno che non vi sia una richiesta esplicita di mantenimento della segretezza per un periodo massimo di un anno. Una stessa domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né per più modelli, salvo che si tratti di un insieme di modelli o disegni destinati appartenenti alla medesima classe merceologica.

1.12 E' POSSIBILE VERIFICARE L'ESISTENZA DI UN BREVETTO GIÀ DEPOSITATO PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONCESSIONE?

Prima di procedere con la domanda di registrazione di un brevetto è opportuno verificare che lo stesso non sia oggetto di domanda di registrazione da parte di altri. Questa azione preventiva ha una doppia finalità in quanto:

  • è fondamentale chiedere l'utilizzo esclusivo di un ritrovato che sia effettivamente innovativo e che quindi costituisca effettivamente un investimento remunerativo
  • è fondamentale chiedere l'utilizzo esclusivo di un ritrovato che non sia già esclusiva altrui per non commettere atto di contraffazione.

1.13 IN COSA CONSISTE LA DESCRIZIONE?

Indipendentemente che si tratti di invenzione o modello di utilità, la descrizione è costituita da un riassunto, dal testo della descrizione, dalle rivendicazioni e da eventuali disegni; essa va firmata dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina. e scritta o impressa in una sola facciata di carta del formato uso bollo o carta libera delle dimensioni corrispondenti a quelle della carta da bollo (stesso numero di righe, stessi margini). Ogni foglio non deve contenere più di 25 righe.

Struttura della descrizione. Alcuni criteri per la stesura del testo

Riassunto

Parte introduttiva del testo che si limita a descrivere quanto strettamente necessario per individuare il campo di applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali.

Testo della descrizione

La descrizione deve essere impostata in maniera tale da consentire a terzi di comprendere l'invenzione e il suo utilizzo. In linea generale la terminologia deve essere comprensibile per un esperto del ramo e tale da mettere detto esperto nelle condizioni di poter realizzare il ritrovato facendo ricorso alla descrizione stessa e alle normali conoscenze nel campo. Se la descrizione non rispetta questo requisito, può esserci una dichiarazione di nullità della domanda di brevetto. Partendo dalla descrizione del problema tecnico da risolvere si illustra lo stato attuale dell'arte relativo al settore, ossia le soluzioni precedenti al problema descritto, eventualmente riportando i riferimenti dei documenti che hanno permesso di determinare questo stato dell'arte (indicazione per esempio di brevetti, Paese d'origine e numero, oppure testi, casa editrice, anno di pubblicazione) ed evidenziando eventualmente gli svantaggi o i punti deboli dei trovati già esistenti.

In base a tali differenze si descrive pertanto lo scopo dell'invenzione illustrando il modo in cui risolve il problema proposto e i relativi vantaggi. La descrizione vera e propria comprende un'esplicazione del contenuto dei disegni e dei componenti contrassegnati da numeri o cifre. Effettuata la descrizione delle tavole, si può entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell'oggetto spiegandone le funzionalità. Con questa relazione tecnica si dovranno dare esempi concreti di applicazione o funzionamento, facendo riferimento ai disegni ed usando i segni di riferimento in essi contenuti.

Rivendicazioni

La parte alla quale si deve prestare più attenzione resta la stesura delle rivendicazioni, in cui vengono elencate le caratteristiche tecniche e le novità del trovato di cui si chiede l'esclusiva, delimitando di fatto l'ambito della tutela brevettuale. La loro rilevanza è data dal fatto che rappresentano gli elementi sui quali si fonda l'interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza.

Si intendono formulate a "cascata", nel senso che la prima rivendicazione (detta anche rivendicazione principale o rivendicazione indipendente) è quella più importante e racchiude il nucleo centrale dell'invenzione, le caratteristiche tecniche necessarie a definirla, mentre le rivendicazioni successive (dette rivendicazioni secondarie e, se conseguenza della rivendicazione principale, rivendicazioni dipendenti) sono delle specificazioni della prima e che in combinazione con le caratteristiche tecniche già descritte sono oggetto di richiesta di protezione.

Le rivendicazioni vanno redatte su un nuovo foglio che riporta al centro della prima riga l'intestazione "rivendicazioni"; devono essere numerate progressivamente in cifre arabe. E' di fondamentale importanza che siano chiare, concise e fondate sulla descrizione perché costituiranno il fulcro centrale su cui si baserà la richiesta di protezione.

Disegni

I disegni dell'invenzione, firmati dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina, devono essere contenuti in tavole delle dimensioni di cm.21x30 (compreso un margine di almeno cm.2). I disegni devono essere ben visibili e realizzati su fogli di carta bianca opaca. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta pereparata con processi chimici come ad esempio processi cianografici, eliografici, fotografici e simili. Sono ammesse le riproduzioni per mezzo fotocopiatrice. Le tavole da disegno non devono contenere alcuna dicitura, ma unicamente numeri o lettere di riferimento per contraddistinguere i vari componenti dell'invenzione e debbono trovare corrispondenza esatta nella descrizione delle tavole sopra citata.

Le tavole da disegno non possono essere riquadrate. Esse inoltre vanno firmate dal richiedente e sul margine di ciascuna deve essere indicato il numero della tavola.

2 RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN BREVETTO ALL'ESTERO

Se si vuole estendere un brevetto all'estero si può procedere in uno dei seguenti modi:

  • si richiede la concessione del brevetto in ciascuno Stato in cui si ha interesse a tutelare il proprio prodotto o il proprio procedimento, tramite il supporto di un legale rappresentante per ogni Paese prescelto.
  • si procede al deposito della domanda di Brevetto Europeo, se si desidera ottenere la protezione del brevetto nei Paesi aderenti all'Unione Europea.
  • si procede al deposito della domanda di Brevetto Internazionale.

2.1 COS'È LA DATA DI PRIORITÀ E PERCHÉ RIVENDICARLA?

La data di priorità è la data in cui si è depositata per la prima volta la domanda di concessione del brevetto.

Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda, presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda (Rivendicazione della priorità).

La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di estensione brevetto o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla data di priorità rivendicata.

2.2 COS'E' IL BREVETTO EUROPEO?

Il brevetto europeo è un brevetto che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio. La procedura di concessione prevede un'unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette, con un unico deposito, di designare i paesi che hanno aderito alla convenzione sul brevetto europeo. L'elenco completo e aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla convenzione è disponibile al sito dell'Ufficio Europeo Brevetti (www.european-patent-office.org)

Va precisato che la procedura europea non fornisce un unico brevetto europeo valido in tutti i Paesi richiesti, ma piuttosto un fascio di brevetti nazionali corrispondenti a ciascuno stato designato durante le fasi della procedura di rilascio. Il brevetto europeo conferisce infatti al titolare negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

2.3 COME SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO?

Chiunque abbia depositato una domanda di brevetto presso uno degli Stati appartenenti all'Unione di Parigi può, entro 12 mesi, depositare ulteriori domande per la stessa innovazione, rispondente ai requisiti di brevettabilità, in altri stati dell'Unione rivendicando la "priorità" della prima domanda. La domanda di brevetto europeo può essere depositata (fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza nazionale) presso:

  • l'Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L'Aia o Berlino
  • gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.

Se si sceglie di effettuare il deposito in Italia le domande vanno presentate presso:

  • l'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro,

116 - 00154 Roma

oppure possono essere spedite (raccomandata con A.R) a:

  • Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma

Si precisa che esistono delle condizioni particolari per cui il deposito della domanda di brevetto europeo va inviata OBBLIGATORIAMENTE all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

3 FASI DELLA PROCEDURA EUROPEA

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due distinte fasi :

A) Deposito della domanda

  • esame delle condizioni formali
  • ricerca delle anteriorità
  • pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda

Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se roseguire o meno la procedura.

B) Esame di merito della domanda

  • concessione del brevetto
  • rigetto della domanda.

4 FASI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE EUROPEA

Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato. Una volta trasformato il brevetto a livello nazionale è obbligatorio versare le tasse annuali nazionali di mantenimento in vita del brevetto, esigibili anticipatamente a partire dall'annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo.

Il mancato pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.

5 OPPOSIZIONE

Entro nove mesi dalla data di concessione chiunque vi abbia interesse può depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un'apposita Divisione dell'Ufficio Europeo dei brevetti e la decisione dell'Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli stati designati. E' comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei vari organi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

IL BREVETTO INTERNAZIONALE

6.1 COS'E' UN BREVETTO INTERNAZIONALE?

Il sistema del PCT (Patent Cooperation Treaty) è nato con la Convenzione di Washington del 1970, alla quale partecipano attualmente 133 Stati e tra questi i più avanzati dal punto di vista industriale, come gli Stati dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, l'Australia.

Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale gestito dal W.I.P.O. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), che ha sede a Ginevra e consente di intraprendere una procedura unificata e semplificata per ottenere la protezione delle Invenzioni nei paesi membri del trattato stesso.

Va sottolineato che il brevetto internazionale non dà luogo ad un diritto di privativa sovra-nazionale, ma consente ed agevola la possibilità di estendere la copertura brevettuale di un'innovazione presso la quasi totalità dei paesi del mondo, ottenendo singoli brevetti nazionali.

Diversamente dal brevetto europeo, quello internazionale non unifica la procedura di brevettazione, ma semplifica ed accentra la fase iniziale del deposito di una domanda di brevetto, che potrà poi essere estesa ai Paesi di maggiore interesse.

6.2 COME SI OTTIENE UN BREVETTO INTERNAZIONALE?

La procedura per la domanda di brevetto internazionale PCT si articola in due fasi: Prima fase: internazionale

La fase internazionale prevede:

A) Deposito della domanda

  • esame delle condizioni formali
  • ricerca delle anteriorità
  • pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda

Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.

B) Esame di merito della domanda

  • concessione del brevetto
  • rigetto della domanda.

Di seguito al rapporto di ricerca internazionale il richiedente può decidere se proseguire con la procedura modificando le rivendicazioni, nei limiti di quanto consentito dal PCT

  • ritirare la domanda.

L'esito della domanda internazionale sarà pubblicato, unitamente alla domanda, decorsi diciotto mesi dalla data di deposito della domanda stessa o dalla data di deposito della domanda di brevetto rivendicata come "priorità". Il rapporto di Ricerca Internazionale ha un valore orientativo in quanto durante le successive procedure d'esame nazionali ogni Paese provvederà ad una propria valutazione della domanda.

Il richiedente entro 2 mesi dalla comunicazione del rapporto di ricerca sarà chiamato a scegliere una delle seguenti soluzioni :

  • richiedere un esame preliminare internazionale sull'attività inventiva e l'applicabilità

industriale dell'invenzione per valutare se introdurre o meno la propria domanda internazionale

nei Paesi designati.

  • intraprendere direttamente la seconda fase nazionale/regionale.

Seconda fase: nazionale

La fase nazionale/regionale, obbligatoria, consiste nel formalizzare la domanda internazionale nei Paesi designati e prevede il pagamento delle Tasse nazionali, il deposito di traduzioni e la nomina di mandatari che abbiano funzione di rappresentanza negli Stati laddove richiesto, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali dei singoli Paesi scelti.

6.3 CHI PUÒ CHIEDERE UN BREVETTO INTERNAZIONALE?

Qualsiasi cittadino di un paese aderente al Patent Cooperation Treaty o uno straniero domiciliato in uno dei paesi aderenti può depositare la domanda di brevetto internazionale presso l'Ufficio Nazionale Brevetti e Marchi o, salvo diverse disposizioni, presso l'Ufficio Internazionale del W.I.P.O. di Ginevra.

Come precedentemente descritto per il brevetto europeo, esistono delle condizioni particolari per cui il deposito della domanda di brevetto è da inviarsi obbligatoriamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il richiedente che abbia depositato una domanda nazionale, ha dodici mesi di tempo per presentare una domanda internazionale, rivendicando la priorità della data di deposito nazionale.