Come evitare una demolizione in caso di abusi edilizi, il metodo legale da provare: ecco che cosa dice la legge a riguardo e come bisognerà agire.
Quando si parla di abusi edilizi, molti pensano subito alla soluzione più drastica, ossia la demolizione. In realtà non sempre è così. La normativa italiana prevede diversi strumenti che, in alcuni casi, permettono di regolarizzare una difformità edilizia senza arrivare ad abbattere l’opera.

Il punto di riferimento è il Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), che distingue tra diverse situazioni. Non tutte le difformità sono veri e propri abusi gravi, infatti, alcune risultano essere semplici irregolarità amministrative che possono essere sistemate con procedure specifiche. In molti casi si tratta solo di interventi realizzati senza aver presentato la comunicazione necessaria.
Come evitare la demolizione in caso di abusi edilizi: ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo
Un esempio tipico riguarda lavori che richiedevano la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Se i lavori vengono eseguiti senza presentarla, non si parla automaticamente di abuso edilizio. Fortunatamente, in questo caso, è possibile regolarizzare la situazione con una CILA tardiva, pagando una sanzione. Esistono poi le cosiddette tolleranze costruttive, cioè piccole differenze tra il progetto e ciò che è stato realmente costruito. Se rientrano nei limiti previsti dalla legge, non vengono considerate violazioni.

Se invece siamo in presenza di una difformità più rilevante, si può ricorrere alla sanatoria edilizia. La legge prevede due strumenti principali:
- Accertamento di conformità (art. 36): è la sanatoria “classica” e richiede la cosiddetta doppia conformità. L’opera deve essere conforme sia alle norme urbanistiche in vigore quando è stata realizzata, sia a quelle attuali.
- Sanatoria semplificata (art. 36-bis): introdotta di recente, permette di regolarizzare abusi parziali o variazioni essenziali con requisiti meno rigidi. In alcuni casi, se l’amministrazione non risponde entro 45 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Un aspetto interessante è che, con un progetto di modifica o riduzione dell’opera, un abuso inizialmente più grave può essere ricondotto a una difformità minore e quindi diventare sanabile. Un altro caso invece, è se siamo in presenza in cui l’abuso non può essere sanato, ma al tempo stesso non può nemmeno essere demolite. In questi casi la legge prevede la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso: invece della demolizione si paga una sanzione economica. L’opera resta, ma non si tratta di una vera e propria sanatoria.
Un’altra situazione particolare riguarda le opere costruite con un permesso rilasciato dal Comune e poi successivamente annullato. Se non è possibile correggere il vizio del provvedimento e nemmeno demolire l’intervento, la legge consente di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria. In questo caso il pagamento produce effetti simili a una sanatoria edilizia. Ecco che quindi, esclusivamente in questi casi elencati, la demolizione non è l’unica soluzione possibile.





